PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione nazionale per la famiglia).

      1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione nazionale per la famiglia, di seguito denominato «Commissione», con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione dei princìpi costituzionali che riconoscono nella famiglia una società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, con compiti di sviluppo della persona, procreazione, mantenimento, educazione, istruzione e assistenza ai figli e solidarietà tra le generazioni.
      2. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da venticinque membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro della giustizia, con le seguenti modalità:

          a) quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          b) quattro prescelti fra le personalità espressive delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con peculiare esperienza in materia di politiche per la famiglia;

          c) dieci prescelti nell'ambito delle associazioni riconosciute con finalità di tutela e di sostegno della famiglia maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

          d) quattro prescelti fra persone di elevate doti morali, con specifica esperienza professionale sui temi giuridici, economici e sociali concernenti la famiglia;

          e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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      3. Il presidente della Commissione è nominato fra i membri della stessa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Il vice presidente e il segretario della Commissione sono eletti con voto segreto a maggioranza dei voti validamente espressi dalla Commissione nella sua prima seduta in unica votazione; il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.

Art. 2.
(Competenze).

      1. La Commissione è struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'espletamento delle attività volte a valorizzare il ruolo della famiglia.
      2. La Commissione assiste il Presidente del Consiglio dei ministri nel coordinamento delle amministrazioni statali e locali chiamate a realizzare normative e progetti, nazionali e locali, ispirate alle finalità di cui al comma 1.
      3. La Commissione cura lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine di assicurare un reale sostegno allo sviluppo e alla tutela della famiglia.
      4. La Commissione è struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle relazioni con gli altri Paesi per quanto riguarda le tematiche familiari.
      5. La Commissione ha funzioni di studio, di impulso e di consulenza nei confronti delle amministrazioni dello Stato al fine di assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia.
      6. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività degli organismi, anche internazionali, che si occupano dei problemi della famiglia:

          a) formula proposte per il coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali, al fine di tutelare l'istituzione della famiglia;

 

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          b) formula proposte per il coordinamento delle iniziative che riguardano la famiglia, adottate dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, nonché per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;

          c) promuove e svolge indagini, studi e ricerche, anche in collaborazione con enti e con istituzioni culturali e di ricerca e con valutazione delle esperienze maturate all'estero e, in particolare, nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, sull'istituzione della famiglia e verifica l'adeguatezza e la congruità della legislazione nazionale vigente nonché le misure attuate per fronteggiare le emergenze legate a situazioni di disagio familiare;

          d) segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le eventuali iniziative da assumere nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso, per disciplinare la materia attinente al diritto della famiglia;

          e) indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri le eventuali incongruenze normative registrate con riferimento alla tutela dell'istituzione familiare segnalando le iniziative ritenute opportune;

          f) promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire l'occupazione femminile e la lotta alla denatalità, nonché a contrastare il disagio giovanile nella scuola e nella società e per la tutela dei minori;

          g) promuove intese con regioni, enti locali e istituzioni scolastiche al fine di assicurare la permanenza nell'ambito familiare dei malati, degli anziani e dei diversamente abili, ai fini del miglioramento della loro qualità della vita;

          h) segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le iniziative ritenute necessarie per conformare l'organizzazione della pubblica amministrazione alla famiglia e in generale per sostenere quanto previsto, per la famiglia, dai princìpi costituzionali;

 

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          i) ove sia richiesta una rappresentanza della Commissione, indica al Presidente del Consiglio dei ministri, per la designazione, i nominativi per la partecipazione a organismi internazionali, nazionali e locali riguardanti la famiglia.

Art. 3.
(Segreteria).

      1. Per l'espletamento della propria attività la Commissione opera in collaborazione con i dipartimenti e con gli uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del quale è costituita un'apposita segreteria.
      2. Alla segreteria è assegnato personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      3. All'istituzione della segreteria della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della Commissione. Il decreto istitutivo determina, altresì, l'organizzazione e il funzionamento della segreteria.
      4. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri pone a disposizione della Commissione le strutture necessarie per il suo funzionamento.

Art. 4.
(Gruppi di lavoro).

      1. Per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente con la partecipazione di esperti e di consulenti, i quali non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità.

Art. 5.
(Documentazione e relazioni).

      1. La Commissione fornisce le opportune informazioni sulle iniziative assunte, curandone la diffusione, anche avvalendosi

 

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dei mezzi di comunicazione, di stampa e radiotelevisivi.
      2. La Commissione predispone annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, contenente la specifica illustrazione delle attività svolte, con l'indicazione, altresì, delle singole spese sostenute e delle occorrenze per l'anno successivo. La relazione può essere trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 6.
(Regolamento interno).

      1. La Commissione adotta a maggioranza assoluta dei suoi membri il proprio regolamento interno.

Art. 7.
(Termine per la costituzione della Commissione).

      1. La Commissione è costituita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.